Legge di Bilancio 2024: novità in materia di lavoro

BINOTTO ASSOCIATI • 9 febbraio 2024

Principali novità in materia di lavoro previste dalla Legge 30.12.2023 n. 213 (Legge di Bilancio 2024) e dal D.Lgs. n. 216/2023

NUOVE ALIQUOTE IRPEF

Esclusivamente per il 2024, variano le aliquote IRPEF come segue:

23% fino a 28.000 euro

35% da 28.000 a 50.000 euro

43% oltre 50.000 euro


Inoltre, la detrazione base sul lavoro dipendente sale da 1.880 a 1.955 euro.

Di conseguenza, sale a 8.500 euro di reddito la “no-tax-area”, equiparandola a quella per i redditi da pensione.

 

ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI

È confermato per il periodo gennaio-dicembre 2024 il cd. taglio del cuneo contributivo per la quota a carico del lavoratore:

  • 6% se la retribuzione imponibile mensile non eccede i 2.692 euro lordi.
  • 7% se la retribuzione imponibile mensile non eccede i 1.923 euro lordi.

Quest’anno la tredicesima è esclusa dall’applicazione dell’esonero.

 

BONUS LAVORATRICI MADRI

È previsto in busta paga un esonero pari al 100% dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre:

  • di tre o più figli, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Il limite massimo del “bonus” è di 3.000 euro annui e spetta per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. 
  • di due figli, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. Il “bonus” è riconosciuto per il solo anno 2024.

Sono esclusi i rapporti a tempo determinato e di lavoro domestico.

Tale esonero si aggiunge a quello previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti (punto precedente).

 

FRINGE BENEFIT

Solo per 2024, il limite di esenzione contributiva e fiscale per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore (fringe benefit) è elevato a:

  • 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico;
  • 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti.

Esclusivamente per quest’anno rientrano nel regime di esenzione anche le somme erogate o rimborsate a tutti i lavoratori per il pagamento di:

  • utenze domestiche di acqua, luce, gas;
  • contratto di locazione della prima casa;
  • interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

 

Non è prevista una franchigia aggiuntiva per i buoni carburante, dunque gli stessi si considereranno compresi nelle erogazioni liberali (fringe benefit) di cui sopra.

Si ricorda che al superamento del limite, la tassazione e la contribuzione colpiranno tutti i fringe benefit erogati e non solo quelli oltre il limite.

 

DETASSAZIONE PREMI DI RISULTATO

È confermata anche per il 2024 la riduzione al 5% dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato (ex art. 1 c. 182 della Legge 208/2015).

Si ricorda che la detassazione è prevista:

  • se la somma è erogata a seguito di accordi aziendali e territoriali (da depositare al Ministero del Lavoro) con i quali si prevedono premi di risultato connessi a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione;
  • per l’ammontare massimo di € 3.000;
  • esclusivamente per i lavoratori che hanno percepito un reddito non superiore a € 80.000 nell’anno precedente.

 

CONGEDO PARENTALE

Rimane fermo il periodo di congedo parentale (maternità/paternità facoltativa) richiedibile dai genitori fino ai 12 anni di vita del figlio e indennizzabile dall’INPS per un massimo di 9 mesi al 30%.

A regime viene confermato il primo mese all’80% e viene maggiorato il secondo mese al 60%, prevedendo quindi:

  • 1 mese indennizzabile all’80% (se usato entro i 6 anni del figlio, altrimenti è pagato al 30%);
  • 1 mese indennizzabile al 60% (se usato entro i 6 anni del figlio, altrimenti è pagato al 30%);
  • 7 mesi indennizzabili al 30% (se usato fino ai 12 anni del figlio).

Esclusivamente per l’anno 2024, cioè per chi termina il congedo di maternità/paternità obbligatorio successivamente al 31.12.2023, anche il mese indennizzato al 60% è elevato all’80%. 

Le percentuali a regime (80%-60%-30%) entrano invece in vigore per chi terminerà il congedo di maternità/paternità obbligatorio successivamente al 31.12.2024.

Si ricorda che ciascun genitore ha diritto a tre mesi di congedo parentale indennizzati non trasferibili, mentre altri tre mesi sono utilizzabili alternativamente dall’uno o dall’altro genitore.

 

ASSUNZIONI AGEVOLATE

Per il 2024 vengono eliminati gli incentivi previsti per l’assunzione degli under 36 e di donne, introducendo però una nuova super-deduzione per le assunzioni a tempo indeterminato.

Nell’anno in corso è infatti applicabile una deduzione pari al 120% del costo sostenuto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato con aumento del numero di lavoratori rispetto al 2023.

La deduzione del costo è aumentata al 130% per alcune specifiche categorie di lavoratori svantaggiati:

  • persone con disabilità;
  • minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;
  • donne di qualsiasi età con almeno due figli minori;
  • giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile;
  • ex percettori del reddito di cittadinanza che non integrino i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione.

 

I datori di lavoro ammessi alla super-deduzione devono:

  1. aver esercitato l’attività per almeno 365 giorni nel 2023.
  2. il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del 2024 deve essere superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2023. Si considerano anche le diminuzioni occupazionali verificatesi nelle società controllate o collegate.
  3. il numero totale dei lavoratori dipendenti (inclusi quelli a tempo determinato) al termine del 2024 deve risultare superiore al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel 2023.

 

È inoltre riconosciuto uno sgravio contributivo totale (con esclusione dell’INAIL) in favore dei datori di lavoro che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà.

Lo sgravio è riconosciuto nel limite massimo di 8.000 euro annui per la durata di:

  • 24 mesi, se l'assunzione è a tempo indeterminato,
  • 12 mesi, se è a termine, anche in somministrazione,
  • 18 mesi, se il contratto è trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato.


18 maggio 2026
ALIQUOTE IRPEF Dal 1° gennaio 2026 è ridotta dal 35% al 33% l’aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito (28.000-50.000). Nuovi scaglioni e aliquote sono dunque i seguenti: Fino a € 28.000 23% Da € 28.000 a € 50.000 33% Oltre € 50.000 43% LOCAZIONI BREVI La disciplina delle locazioni brevi viene profondamente modificata. Dal 2026: con 1 immobile locato → cedolare secca 21%; 2 immobili locati → uno al 21%, il secondo al 26%; dal 3° immobile → l’attività si considera imprenditoriale con conseguente: 1) obbligo di apertura della partita IVA; 2) assoggettamento a IVA e contribuzione previdenziale; 3) tassazione del reddito secondo le regole del reddito d’impresa. BONUS EDILIZI 2026 Per il 2026 sono confermate le seguenti detrazioni: Immobile Aliquota Limite Abitazione principale 50% € 96.000 Altri immobili 36% € 96.000 Restano agevolati: ristrutturazioni edilizie, ecobonus, sismabonus. Dal 2026 cessano definitivamente: Superbonus, bonus barriere architettoniche 75% BONUS MOBILI – PROROGA Confermata anche per il 2026 la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, su una spesa massima di € 5.000, collegata a interventi di ristrutturazione iniziati dal 2025 REGIME FORFETTARIO È prorogata anche per il 2026 la soglia di € 35.000 di redditi da lavoro dipendente per l’accesso e la permanenza nel regime forfetario. In assenza di ulteriori proroghe, dal 2027 il limite tornerà a € 30.000 CRIPTOVALUTE Dal 2026: l’aliquota ordinaria sui redditi da cripto-attività passa al 33%; resta applicabile l’aliquota del 26% sulle sole operazioni di detenzione/cessione/impiego di token di moneta elettronica denominati in euro (cd. stablecoins) . Le conversioni tra euro e token non generano evento imponibile se prive di realizzo economico ISEE Ai fini del computo del patrimonio mobiliare, sono fatte espressamente rientrare le giacenze di valute e criptovalute (anche all’estero). Con DM ministeriale saranno determinati i nuovi criteri di computo di tali attività. Si prevedono inoltre modifiche in aumento sulla franchigia della prima casa e maggiorazioni sulla scala di equivalenza per favorire i nuclei familiari più numerosi. RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI È riproposta la possibilità di rivalutare il valore delle partecipazioni societarie e dei terreni, con aliquota dell’imposta sostitutiva elevata al 21% (in luogo del precedente 18%) PREVIDENZA COMPLEMENTARE Il limite massimo di deducibilità dei contributi alla previdenza complementare è innalzato da € 5.164,57 a € 5.300 annui ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONI È riproposta la disciplina agevolata per: l’assegnazione/cessione agevolata degli immobili non strumentali/beni mobili registrati ai soci: la trasformazione agevolata delle società commerciali con attività esclusiva/prevalente quella di gestione immobiliare in società semplice. L’assegnazione/cessione/trasformazione va effettuata entro il 30/09/2026. L’imposta sostitutiva è pari: 8% sui plusvalori (10,5% per le società di comodo), 13% sulle riserve in sospensione d’imposta ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILE DELL’IMPRENDITORE INDIVIDUALE Gli imprenditori individuali possono estromettere gli immobili strumentali con: imposta sostitutiva 8%, possibilità di utilizzare il valore catastale, effetti dal 1° gennaio 2026 PLUSVALENZE DELLE IMPRESE Dal 2026 è eliminata la possibilità di rateizzare le plusvalenze, che concorrono quindi integralmente al reddito dell’esercizio di realizzo. Permane il previgente regime (rateizzazione fino a 5 periodi per possesso ultra triennale) delle plusvalenze realizzate nelle cessioni di azienda/rami d'azienda AFFRANCAMENTO STRAORDINARIO DELLE RISERVE È prevista per le imprese la possibilità di affrancare le riserve in sospensione d’imposta presenti in bilancio con imposta sostitutiva del 10% DIVIDENDI E PLUSVALENZE SU PARTECIPAZIONI NEL REGIME D’IMPRESA Dal 2026 il regime di parziale esenzione si applica solo se: la partecipazione è almeno del 5%, oppure il valore fiscale è almeno € 500.000. In mancanza, dividendi e plusvalenze sono integralmente imponibili ROTTAMAZIONE QUINQUIES E’ riproposta la cd. “Rottamazione delle cartelle di pagamento”, che permette la definizione agevolata delle somme iscritte nei ruoli: affidati all'Agente della riscossione dal 1/01/2000 fino al 31/12/2023; ampliando la precedente versione della definizione (“Rottamazione-quater”) ai ruoli affidati nell’anno 2023. Tra le novità introdotte nella nuova versione della rottamazione si evidenzia che: la definizione opera per le sole iscrizioni a ruolo a seguito di omessi versamenti per avvisi bonari, per contributi previdenziali INPS ed in relazione alle multe stradali; è previsto un piano rateale massimo suddiviso in 50 rate bimestrali, con una rata minima di € 100. Per accedere alla nuova definizione il debitore: deve presentare l'apposita istanza entro il 30/04/2026; e procedere al pagamento in soluzione unica o della 1° rata entro il 31/07/2026. DIVIETO DI COMPENSAZIONE CON RUOLI SCADUTI Dal 2026 il divieto di compensazione scatta con ruoli scaduti superiori a € 50.000 (soglia ridotta da € 100.000). Il blocco opera in assenza di rateazione o sospensione del debito. IPER AMMORTAMENTO Dal 2026 è reintrodotto l’iper-ammortamento in sostituzione dei crediti d’imposta “Industria 4.0” e “Transizione 5.0”. L’agevolazione, come in passato, è costituita da una maggiorazione del costo di acquisizione (anche in leasing) dei beni, con conseguente determinazione di maggiori quote di ammortamento/canoni di leasing da indicare in dichiarazione quale variazione in diminuzione del reddito. Investimento Maggiorazione Fino a € 2,5 mln 180% € 2,5 – 10 mln 100% € 10 – 20 mln 50% Gli investimenti agevolati sono rappresentati: da beni strumentali materiali/immateriali nuovi interconnessi elencati nelle Tab. IV e V allegate alla legge di Bilancio 2026 (che rappresentano una rielaborazione dei beni “Industria 4.0”); nonché da beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia destinata all’autoconsumo; prodotti in un paese UE/SEE. Non sono ammessi all’agevolazione i contribuenti professionisti ed i soggetti che si avvalgono del regime forfetario. L’impresa dovrà inviare istanza telematica al GSE; saranno richiesti la regolarità contributiva e il rispetto delle norme sulla sicurezza. RITENUTA SULLE TRANSAZIONI COMMERCIALI TRA IMPRESE (DAL 2028) Dal 1° gennaio 2028 è introdotta una ritenuta sulle transazioni commerciali tra imprese, con finalità di contrasto all’evasione IVA. Le modalità operative saranno definite con successivi provvedimenti attuativi
18 maggio 2026
INCREMENTI RETRIBUTIVI DA RINNOVI CCNL Per il 2026 è introdotto un regime di imposta sostitutiva agevolata (aliquota 5%) sugli incrementi retributivi riconosciuti ai dipendenti in forza di rinnovi dei contratti collettivi sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. La detassazione spetta solo ai soggetti con reddito complessivo da lavoro dipendente non superiore a € 33.000 nel 2025. DETASSAZIONE PREMI DI RISULTATO Per gli anni 2026 e 2027 è ulteriormente ridotta al 1% l’imposta sostitutiva sui premi di risultato (ex art. 1 c. 182 della Legge 208/2015), innalzando inoltre l’ammontare massimo a € 5.000 lordi. La detassazione rimane prevista: • se la somma è erogata a seguito di accordi aziendali e territoriali (da depositare al Ministero del Lavoro) con i quali si prevedono premi di risultato connessi a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione; • esclusivamente per i lavoratori che hanno percepito un reddito non superiore a € 80.000 nell’anno precedente. LAVORO NOTTURNO E FESTIVO Per il 2026 è prevista un’imposta sostitutiva con aliquota del 15% su maggiorazioni e indennità legate al lavoro notturno, festivo, svolto nei giorni di riposo settimanale o a turni, fino a un importo massimo agevolabile di € 1.500. Il beneficio è riconosciuto ai soli lavoratori con reddito da lavoro dipendente non superiore a € 40.000 nel 2025. BUONI PASTO È incremento da € 8,00 a € 10,00 il valore monetario non imponibile dei buoni pasto elettronici corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti. Per i buoni pasto cartacei rimane confermata la precedente soglia esente di € 4,00 cadauno. Congedo parentale Il diritto a fruire del congedo parentale è esteso fino al compimento del 14° anno di età del figlio (in luogo dei 12 anni precedenti). Rimane fermo il limite dei 6 anni di età del figlio per beneficiare dei primi mesi con indennità all’80%, nonché il numero di mesi indennizzabili dall’INPS. congedi per malattia di figli minorenni È innalzato da 5 a 10 giorni lavorativi annui (per ciascun genitore) il diritto a usufruire del congedo per malattia dei figli di età superiore a tre anni. Inoltre, l’ambito di applicazione dell’istituto viene esteso ai figli fino a 14 anni di età. Resta fermo che tali congedi non sono retribuiti, pur essendo coperti da contribuzione figurativa. ADESIONE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE Dal 1° luglio 2026 cambiano radicalmente le regole di adesione ai fondi pensione per i lavoratori dipendenti. Per i lavoratori neo-assunti, in assenza di scelta entro 60 giorni (prima erano 6 mesi) è previsto: l’adesione al fondo contrattuale con conferimento integrale del TFR; il versamento della contribuzione aggiuntiva a carico di azienda; il versamento della contribuzione del lavoratore (se la RAL è superiore all’importo dell’assegno sociale); il tutto a partire dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni e con decorrenza retroattiva dalla data di assunzione. Al momento dell’assunzione il datore di lavoro ha l’obbligo di: Fornire al lavoratore un’informativa dettagliata circa le regole e le tempistiche di adesione, le scelte possibili e sulla forma pensionistica complementare destinataria dell'adesione automatica. Verificare l’eventuale scelta previdenziale pregressa del lavoratore, acquisendo apposita dichiarazione formale. Se il lavoratore ha già aderito in precedenza ad un fondo pensione, il datore di lavoro è tenuto a informare il lavoratore che, qualora non pervenisse diversa scelta entro il termine di 60 giorni dall’assunzione, il TFR è automaticamente destinato al fondo contrattuale secondo il meccanismo del silenzio-assenso. Acquisire, entro 60 giorni dall’assunzione, una dichiarazione scritta nel caso in cui il lavoratore intenda rinunciare al silenzio-assenso, mantenendo il TFR in azienda (ex art. 2120 c.c.) oppure conferendolo a un’altra forma pensionistica. Il datore di lavoro è tenuto a conservare in originale le dichiarazioni rese dai lavoratori, ai quali ne rilascia copia. Bonus Mamme 2026 Posticipando dal 2026 al 2027 l’entrata in vigore dell’esonero contributivo parziale previsto dalla legge di Bilancio 2025 a favore delle lavoratrici madri, per il 2026 è introdotto un bonus transitorio per le lavoratrici con due o più figli. È previsto il riconoscimento di un bonus di € 60,00 mensili alle lavoratrici madri dipendenti o autonome con due figli, fino al compimento del decimo anno di età del più giovane, a condizione che abbiano un reddito non superiore a € 40.000 annui. Lo stesso bonus spetta anche alle madri con più di due figli e con reddito da lavoro entro la medesima soglia. Il beneficio è riconosciuto a condizione che il reddito non derivi da un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ovvero limitatamente ai soli mesi di lavoro non a tempo indeterminato. Il bonus sarà corrisposto in un’unica soluzione a dicembre 2026 secondo le indicazioni che verranno fornite dall’INPS con apposita circolare. Sono escluse dal presente bonus le lavoratrici domestiche. INCENTIVO per l’assunzione di madri lavoratrici Dal 2026 è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in caso di assunzione di donne madri di almeno tre figli minori di diciotto anni. Le lavoratrici devono risultare prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. L’agevolazione è concessa nel limite massimo di € 8.000 annui e per una durata massima di: 24 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato; 12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato; 18 mesi, in caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato Il beneficio non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato, né è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive previsti dalla normativa vigente. L’accesso all’incentivo è subordinato al rispetto di specifici limiti di spesa annua, al raggiungimento dei quali l’INPS non potrà più accogliere nuove domande. CONTRATTI PER SOSTITUZIONE MATERNITA’ È prevista la possibilità di prolungare il contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, stipulato per la sostituzione di una lavoratrice in congedo di maternità o parentale. Il prolungamento del contratto è consentito per un ulteriore periodo di affiancamento alla lavoratrice rientrante dal congedo, entro il limite massimo del primo anno di età del bambino. FINE DI QUOTA 103 E OPZIONE DONNA Diversamente dagli anni precedenti, la legge di Bilancio 2026 non ha previsto la proroga delle misure sperimentali “Opzione donna” e “Quota 103”. APE SOCIALE È invece confermata la proroga dell’APE sociale, quale strumento di anticipo pensionistico volto alla tutela dei lavoratori che si trovano in condizioni di particolare disagio. La misura è mantenuta alle medesime condizioni vigenti, senza modifiche ai requisiti soggettivi né alle categorie di beneficiari. INCENTIVO AL POSTICIPO DEL PENSIONAMENTO È esteso l’ambito applicativo dell’incentivo al posticipo del pensionamento (c.d. “Bonus Maroni”) quale sgravio contributivo in favore dei dipendenti che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2026 i requisiti per la pensione anticipata. ISOPENSIONE Resta operativa la c.d. Isopensione, quale strumento di accompagnamento alla pensione che consente l’uscita anticipata dal lavoro di dipendenti a tempo indeterminato e dirigenti in esubero. La prestazione è rivolta ai lavoratori che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata entro 7 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Tale termine resta valido fino al 2026 ed è ridotto a 4 anni a decorrere dal 2027. Lo strumento può essere attivato da datori di lavoro con un organico mediamente superiore a 15 dipendenti, previa stipula di un accordo sindacale con le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello aziendale. Con tale accordo, il datore di lavoro si impegna a corrispondere al lavoratore un assegno di importo pari al trattamento pensionistico maturato e a versare all’INPS la contribuzione correlata fino al perfezionamento dei requisiti pensionistici. A garanzia degli obblighi assunti nei confronti dei lavoratori e dell’INPS, è prevista la presentazione di una fideiussione bancaria.