Novità lavoro 2026
INCREMENTI RETRIBUTIVI DA RINNOVI CCNL
Per il 2026 è introdotto un regime di imposta sostitutiva agevolata (aliquota 5%) sugli incrementi retributivi riconosciuti ai dipendenti in forza di rinnovi dei contratti collettivi sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.
La detassazione spetta solo ai soggetti con reddito complessivo da lavoro dipendente non superiore a € 33.000 nel 2025.
DETASSAZIONE PREMI DI RISULTATO
Per gli anni 2026 e 2027 è ulteriormente ridotta al 1% l’imposta sostitutiva sui premi di risultato (ex art. 1 c. 182 della Legge 208/2015), innalzando inoltre l’ammontare massimo a € 5.000 lordi.
La detassazione rimane prevista:
• se la somma è erogata a seguito di accordi aziendali e territoriali (da depositare al Ministero del Lavoro) con i quali si prevedono premi di risultato connessi a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione;
• esclusivamente per i lavoratori che hanno percepito un reddito non superiore a € 80.000 nell’anno precedente.
LAVORO NOTTURNO E FESTIVO
Per il 2026 è prevista un’imposta sostitutiva con aliquota del 15% su maggiorazioni e indennità legate al lavoro notturno, festivo, svolto nei giorni di riposo settimanale o a turni, fino a un importo massimo agevolabile di € 1.500.
Il beneficio è riconosciuto ai soli lavoratori con reddito da lavoro dipendente non superiore a € 40.000 nel 2025.
BUONI PASTO
È incremento da € 8,00 a € 10,00 il valore monetario non imponibile dei buoni pasto elettronici corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti.
Per i buoni pasto cartacei rimane confermata la precedente soglia esente di € 4,00 cadauno.
Congedo parentale
Il diritto a fruire del congedo parentale è esteso fino al compimento del 14° anno di età del figlio (in luogo dei 12 anni precedenti).
Rimane fermo il limite dei 6 anni di età del figlio per beneficiare dei primi mesi con indennità all’80%, nonché il numero di mesi indennizzabili dall’INPS.
congedi per malattia di figli minorenni
È innalzato da 5 a 10 giorni lavorativi annui (per ciascun genitore) il diritto a usufruire del congedo per malattia dei figli di età superiore a tre anni.
Inoltre, l’ambito di applicazione dell’istituto viene esteso ai figli fino a 14 anni di età.
Resta fermo che tali congedi non sono retribuiti, pur essendo coperti da contribuzione figurativa.
ADESIONE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Dal 1° luglio 2026 cambiano radicalmente le regole di adesione ai fondi pensione per i lavoratori dipendenti.
Per i lavoratori neo-assunti, in assenza di scelta entro 60 giorni (prima erano 6 mesi) è previsto:
- l’adesione al fondo contrattuale con conferimento integrale del TFR;
- il versamento della contribuzione aggiuntiva a carico di azienda;
- il versamento della contribuzione del lavoratore (se la RAL è superiore all’importo dell’assegno sociale);
il tutto a partire dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni e con decorrenza retroattiva dalla data di assunzione.
Al momento dell’assunzione il datore di lavoro ha l’obbligo di:
- Fornire al lavoratore un’informativa dettagliata circa le regole e le tempistiche di adesione, le scelte possibili e sulla forma pensionistica complementare destinataria dell'adesione automatica.
- Verificare l’eventuale scelta previdenziale pregressa del lavoratore, acquisendo apposita dichiarazione formale. Se il lavoratore ha già aderito in precedenza ad un fondo pensione, il datore di lavoro è tenuto a informare il lavoratore che, qualora non pervenisse diversa scelta entro il termine di 60 giorni dall’assunzione, il TFR è automaticamente destinato al fondo contrattuale secondo il meccanismo del silenzio-assenso.
- Acquisire, entro 60 giorni dall’assunzione, una dichiarazione scritta nel caso in cui il lavoratore intenda rinunciare al silenzio-assenso, mantenendo il TFR in azienda (ex art. 2120 c.c.) oppure conferendolo a un’altra forma pensionistica.
Il datore di lavoro è tenuto a conservare in originale le dichiarazioni rese dai lavoratori, ai quali ne rilascia copia.
Bonus Mamme 2026
Posticipando dal 2026 al 2027 l’entrata in vigore dell’esonero contributivo parziale previsto dalla legge di Bilancio 2025 a favore delle lavoratrici madri, per il 2026 è introdotto un bonus transitorio per le lavoratrici con due o più figli.
È previsto il riconoscimento di un bonus di € 60,00 mensili alle lavoratrici madri dipendenti o autonome con due figli, fino al compimento del decimo anno di età del più giovane, a condizione che abbiano un reddito non superiore a € 40.000 annui.
Lo stesso bonus spetta anche alle madri con più di due figli e con reddito da lavoro entro la medesima soglia.
Il beneficio è riconosciuto a condizione che il reddito non derivi da un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ovvero limitatamente ai soli mesi di lavoro non a tempo indeterminato.
Il bonus sarà corrisposto in un’unica soluzione a dicembre 2026 secondo le indicazioni che verranno fornite dall’INPS con apposita circolare.
Sono escluse dal presente bonus le lavoratrici domestiche.
INCENTIVO per l’assunzione di madri lavoratrici
Dal 2026 è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in caso di assunzione di donne madri di almeno tre figli minori di diciotto anni.
Le lavoratrici devono risultare prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
L’agevolazione è concessa nel limite massimo di € 8.000 annui e per una durata massima di:
- 24 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato;
- 12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato;
- 18 mesi, in caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato
Il beneficio non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato, né è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive previsti dalla normativa vigente.
L’accesso all’incentivo è subordinato al rispetto di specifici limiti di spesa annua, al raggiungimento dei quali l’INPS non potrà più accogliere nuove domande.
CONTRATTI PER SOSTITUZIONE MATERNITA’
È prevista la possibilità di prolungare il contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, stipulato per la sostituzione di una lavoratrice in congedo di maternità o parentale.
Il prolungamento del contratto è consentito per un ulteriore periodo di affiancamento alla lavoratrice rientrante dal congedo, entro il limite massimo del primo anno di età del bambino.
FINE DI QUOTA 103 E OPZIONE DONNA
Diversamente dagli anni precedenti, la legge di Bilancio 2026 non ha previsto la proroga delle misure sperimentali “Opzione donna” e “Quota 103”.
APE SOCIALE
È invece confermata la proroga dell’APE sociale, quale strumento di anticipo pensionistico volto alla tutela dei lavoratori che si trovano in condizioni di particolare disagio. La misura è mantenuta alle medesime condizioni vigenti, senza modifiche ai requisiti soggettivi né alle categorie di beneficiari.
INCENTIVO AL POSTICIPO DEL PENSIONAMENTO
È esteso l’ambito applicativo dell’incentivo al posticipo del pensionamento (c.d. “Bonus Maroni”) quale sgravio contributivo in favore dei dipendenti che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2026 i requisiti per la pensione anticipata.
ISOPENSIONE
Resta operativa la c.d. Isopensione, quale strumento di accompagnamento alla pensione che consente l’uscita anticipata dal lavoro di dipendenti a tempo indeterminato e dirigenti in esubero.
La prestazione è rivolta ai lavoratori che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata entro 7 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Tale termine resta valido fino al 2026 ed è ridotto a 4 anni a decorrere dal 2027.
Lo strumento può essere attivato da datori di lavoro con un organico mediamente superiore a 15 dipendenti, previa stipula di un accordo sindacale con le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello aziendale.
Con tale accordo, il datore di lavoro si impegna a corrispondere al lavoratore un assegno di importo pari al trattamento pensionistico maturato e a versare all’INPS la contribuzione correlata fino al perfezionamento dei requisiti pensionistici.
A garanzia degli obblighi assunti nei confronti dei lavoratori e dell’INPS, è prevista la presentazione di una fideiussione bancaria.